Bed and breakfast in condominio
- Cinzia Martella
- 15 gen 2019
- Tempo di lettura: 6 min

La tranquillita della vita in condominio, oltre
che il decoro dello stabile, sono garantiti,
soprattutto, dal comportamento, anche etico,
che i frequentatori, a diverso titolo, dell’edificio
possono osservare.
Questo sentimento e strettamente correlato a
quello della sicurezza, concernente la condizione
di sentirsi salvaguardati da pericoli e da rischi che
possano provocare danni o, comunque, situazioni
spiacevoli.
Ogni possibile variazione che si verifica nell’edificio
puo essere interpretata quale mutamento che
lede, magari solo in astratto, l’interesse personale
a conservare lo status quo ante, che e conosciuto
e, pertanto, garante della prosecuzione del pacifico
godimento di quella comunione forzosa che
e il condominio.
Il regolamento di condominio a volte puo costituire
un rimedio a una vera o presunta alterazione
della compagine condominiale latu sensu intesa.
Giurisprudenza a confronto
Sentenze
Tribunale Roma, Sez. V, 13 marzo 2018
Tribunale Milano, Sez. XIII, 8 maggio 2018
Testo
I provvedimenti giuridici, sopra citati, affrontano
tre tematiche di attualita, due delle quali giuridiche
e una, incidenter tantum, sociale.
In primis, i Giudici monocratici confermano la
giurisprudenza, ormai, costante in tema di regolamento
di condominio.
Il regolamento di condominio e lo strumento di
regolazione della vita condominiale, gia disciplinato
con il Regio decreto 17 gennaio 1929, n. 102,
richiamato dal Regio decreto 15 gennaio 1934, n.
56, dal codice civile del 1942 e, da ultimo, dalla
legge 11 dicembre 2012, n. 220, che non ha definito,
peraltro, in modo esaustivo tale materia.
A tale proposito, in assenza di una disposizione
codicistica definitoria, e appunto la giurispruden-
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GIURISPRUDENZA
>> n. 227 - settembre 2018
za stessa a fornirci una “definizione” del regolamento
di condominio, prescindendo da quelli che
sono gli aspetti che riguardano la sua origine, il
suo procedimento di formazione e i suoi contenuti:
con una pronuncia del 1990 la Suprema Corte di
Cassazione ha definito la natura del regolamento
di condominio come un “atto volto ad incidere su
di un rapporto plurisoggettivo concettualmente
unico, con un complesso di regole giuridicamente
vincolanti per tutti i condomini, atteso che la sua
specifica funzione e quella di costituire una sorta
di statuto convenzionale del condominio” [Cass.
civ., Sez. II, 30 marzo 1990, n. 2590 ].
Sulla base di quanto appena affermato, emerge
un altro profilo fondamentale nella disciplina del
regolamento di condominio: evidenziata l’importanza
dell’adozione di uno statuto interno,
volto a regolamentare la gestione dell’edificio e
dei rapporti fra i condomini ivi abitanti, la giurisprudenza
ha messo in luce, in modo costante
ed inequivoco, l’importanza che tale regolamento
sia conosciuto da tutti i suoi futuri destinatari,
attraverso la sua corretta trascrizione [Cass. civ.,
Sez. II, 19 marzo 2018, n. 6769], implicitamente
richiamata dal Tribunale di Roma.
Il regolamento condominiale, sia di natura esterna
o interna, puo contenere clausole contrattuali
se accettate da tutti i condomini con gli atti di
acquisto o con la sottoscrizione del relativo documento
redatto ad hoc, ovvero clausole assembleari
se deliberate dalla maggioranza degli intervenuti
all’assemblea stessa e rappresentanti almeno
la meta del valore millesimale, di cui all’art. 1136,
secondo comma cod. civ..
Conseguentemente, ogni clausola contenuta nel
regolamento, se contrattuale, ha il valore vincolante
di un contratto e, in quanto tale, puo essere
modificata soltanto dai diretti soggetti interessati,
titolari dei diritti e degli obblighi da esse
scaturenti, mentre tutte le clausole contenute nel
regolamento proposto da uno o piu condomini e
approvato con la maggioranza dei presenti all’assemblea,
unitamente alla maggioranza del valore
dell’edificio condominiale, hanno valore regolamentare
e non possono incidere sulle situazioni
giuridiche dei singoli, percio sono soggette ad
essere modificate con una maggioranza pari o superiore
a quella prevista dall’art. 1138 cod. civ..
Questa distinzione tra clausole contrattuali e
clausole regolamentari non ha soltanto un valore
teorico, ma comporta anche specifici risvolti sul
piano pratico.
In particolare la Suprema Corte di Cassazione rileva
che hanno valore contrattuale le clausole limitatrici
dei diritti dei condomini sulle proprieta
esclusive o comuni [Cass. civ., Sez. II, 6 dicembre
2016, n. 24984; Cass. civ., Sez. II, 10 marzo
2016, n. 4726], o le clausole che attribuiscono
ad alcuni condomini diritti maggiori rispetto ad
altri, mentre hanno valore semplicemente regolamentare,
anche se inserite all’interno del regolamento
predisposto dall’originario proprietario e
accettato da tutti gli acquirenti ovvero approvato
dai condomini con consenso totalitario, le clausole
che disciplinano le modalita di uso delle cose
comuni e l’organizzazione ed il funzionamento dei
servizi condominiali.
Per giurisprudenza costante, i divieti e i limiti
alla destinazione delle cose di proprieta individuale
possono essere formulati nei regolamenti
sia mediante l’elencazione delle attivita vietate,
sia mediante il riferimento ai pregiudizi che si
intendono evitare [Cass. civ., Sez. II, 26 ottobre
2016, n. 21307]: in questo ultimo caso devono
risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici
di un intento chiaro e non suscettibile
di dare luogo a incertezze, con la duplice conseguenza
che, nel primo caso, al fine di stabilire se
una determinata destinazione sia vietata o meno,
e sufficiente verificare se la destinazione stessa
sia inclusa nell’elenco, nel secondo caso, invece,
e necessario accertare l’effettiva capacita della
destinazione contestata a produrre gli inconvenienti
ai quali si vuole ovviare [Cass. civ., Sez. I,
7 febbraio 2017, n. 3221].
In ogni caso i divieti contenuti nel regolamento
devono essere chiari, poiche la loro interpretazione,
da parte del magistrato deve avvenire con
gli stessi canoni di ermeneutica stabiliti dall’art.
1362 cod. civ. per l’interpretazione degli atti negoziali
[Cass. civ., Sez. VI, 3 maggio 2018, n.
10478] e, pertanto, l’interpretazione praticata
dal giudice di merito e insindacabile in sede di
legittimita, se non riveli violazioni di canoni di
ermeneutica oppure vizi logici [Cass. civ., Sez. II,
10 marzo 2015, n. 4735 ].
La sentenza del Tribunale di Roma e l’ordinanza
del Tribunale di Milano hanno, dunque, esaminato
la natura del bed and breakfast che, negli ultimi
anni, ha subito un incremento di utilizzo conseguente
a un mutato modo di viaggiare poiche piu
economico rispetto a hotel e residence.
Il servizio fornito consiste in uno o piu pernottamenti
e nella consumazione della prima colazione,
sovente praticati nello stesso stabile in cui
abita l’ospite.
Questa attivita, soggetta a IVA se svolta con carattere
di stagionalita e in modo sistematico, con
scopo imprenditoriale, non e incompatibile con
l’uso abitativo di un appartamento e, pertanto,
e legittima, fatta salva l’osservanza delle leggi
regionali in materia alberghiera e turistica, che
pure hanno una finalita diversa rispetto ai rapporti
privatistici che regolano la vita in condominio,
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AMMINISTRARE Immobili
GIURISPRUDENZA
sempre che non sia espressamente vietata dal regolamento
condominiale contrattuale [Cass. civ.,
Sez. II, 7 gennaio 2016, n. 109; Cass. civ., Sez.
VI, 16 gennaio 2015, n. 704 ].
Del resto, pure essendo la materia del turismo di
competenza regolamentare regionale, nessuna
norma di questa puo incidere direttamente sul
rapporto civilistico tra condomini e condominio,
essendo destinata a regolamentare un interesse
pubblicistico, mentre l’interesse, tipicamente privatistico,
del decoro e della quiete nel condominio
sono disciplinati, a volte in modo difforme
e piu severo, dagli artt. 1135 e 1138 cod. civ.,
i quali sanciscono che l’assemblea dei condomini
non ha alcun ulteriore poteri rispetto a quelli
fissati tassativamente dal codice e non puo porre
limitazioni alla sfera di proprieta dei singoli condomini,
a meno che queste non siano specificatamente
accettate o nei singoli atti d’acquisto,
ritualmente trascritti, o mediante approvazione di
clausole ad hoc del regolamento di condominio.
Dal coacervo di quanto dedotto, emerge che non
e vietata l’attivita di bed and breakfast all’interno
di un condominio qualora si verifichi che nulla
e disposto in modo esplicito e inequivocabile
da una clausola contrattuale contraria del regolamento
di condominio e che, dalla complessiva
valutazione dello stato dei luoghi, si possa
escludere l’effettiva e concreta messa in pericolo
della tranquillita e della sicurezza dei condomini,
all’interno degli spazi comuni.
Qualora, viceversa, in assenza di una clausola
limitatrice, venga fornita una prova concreta di
un pregiudizio grave, all’interno della collettivita
condominiale, puo essere vietato questo particolare
mutamento di destinazione d’uso di una
proprieta solitaria, anche dall’Autorita giudiziaria.
Il Tribunale di Roma, pure riconoscendo una differenza
tra l’attivita di affittacamere e quella del
bed and breakfast, ritiene che lo spirito del regolamento
contrattuale del condominio attore possa
far considerare assimilabili le attivita de quibus e,
quindi, vieta l’esercizio della seconda.
Il Tribunale di Milano esclude, per contro, che
l’attivita del bed and breakfast sia assimilabile a
quella di affittacamere, costituita dalla locazione
di un alloggio, sovente economico, non legata a
un utilizzo turistico e presso che privo dei servizi
forniti dal gestore di un bed and breakfast.
L’attivita di affittacamere, pur differenziandosi da
quella alberghiera per le sue modeste dimensioni,
richiede non solo la cessione del godimento di
locale ammobiliato e provvisto delle necessarie
somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la
prestazione di servizi personali, quali il riassetto
del locale stesso e la fornitura della biancheria da
letto e da bagno.
L’attivita di affittacamere, del resto, e disciplinata
dalla legge nazionale, nonche da leggi regionali,
quale attivita imprenditoriale, a differenza di
quella di bed and breakfast che e regolamentata
soltanto da leggi regionali ex lege 29 marzo 2001,
n. 135 e che costituisce una tipologia di alloggio
turistico informale.
La terza questione, affrontata, in modo espresso,
solo dal Tribunale di Milano, ha una rilevanza
socio – economica, che vale la pena considerare.
Infatti, il bed and breakfast costituisce, da una
parte, per il viaggiatore un modo di entrare in
contatto diretto con le persone del luogo ove si
recano e, dall’altra, per il nucleo ospitante un’occasione
di compagnia e di conoscenza di persone
differenti per cultura e per tradizioni nell’ambito
della normale quotidianita domestica.
D’altronde sia la crisi economica, particolarmente
sensibile nell’ultimo decennio, sia l’evoluzione
delle modalita di gestione sociale del tempo libero,
hanno condotto a una differente interpretazione
terminologica delle parole, contenute in
regolamenti ormai datati, al fine di adeguarle alla
realta attuale.
Non si deve dimenticare, peraltro, che la facolta
del condomino di locare il suo alloggio, o parte di
esso, per uso transitorio, sembra finalizzato a garantire
sia l’esclusione di una pericolosita a danno
degli altri condomini, per la frequentazione di
differenti persone all’interno dell’edificio, sia un
recupero economico dell’investimento effettuato
per l’acquisto dell’appartamento che, a volte, per
alcune famiglie puo essere finanziariamente gravoso.
Non solo e opportuno considerare, pur riconoscendo
la natura contrattuale del regolamento vigente
in un condominio, che la terminologia, utilizzata
in un regolamento datato, puo essere interpretata
in modo piu consono alla realta giuridica e sociale
del tempo attuale.
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GIURISPRUDENZA
di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN ANACI
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